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Molti visitatori ci chiedono se si può installare una nuova
canna fumaria in un condominio.
L'argomento non e' semplice da affrontare perché ci sono molte variabili
in gioco di cui occorre tener conto, sia di tipo legale, sia di tipo tecnico.
Qui cerchiamo di approfondire gli aspetti di tipo legale.
Occorre per prima cosa consultare il regolamento condominiale, se esistente,
per vedere come regola l'uso delle parti comuni. In seconda battuta vedere e accertarsi
che non ci siano vincoli, limitazioni, diritti di terzi che possano compromettere
l'installazione della canna fumaria.
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Nei rapporti tra proprietari,
la giurisprudenza, nel riaffermare la tutelabilità delle distanze, ha ribadito
che le relative norme (sempre purché compatibili nella situazione concreta), vanno
rispettate ogni volta che l'opera (canna fumaria, tettoria), arrechi pregiudizio
alla proprietà altrui, limitando il diritto di veduta.
Per quanto riguarda l'utilizzazione delle parti comuni, l'obbligo di rispettare
le distanze legali sussiste ogni volta in cui un condomino, volendo realizzare
un'opera sulle parti comuni a beneficio della sua singola proprietà, venga in
rapporto con le proprietà di altri condomini e violi i diritti garantiti dalle
norme sulle distanze legali.
Il criterio per stabilire, di volta in volta, la prevalenza delle norme sulle
distanze legali su quelle proprie del condominio è stato individuato nella distinzione
tra le funzioni primarie svolte dalle parti comuni e le utilizzazioni secondarie
cui le medesime parti comuni possono dar luogo, al di fuori di un rapporto inscindibile
con la struttura e la funzionalità del condominio, vale a dire in altre parole
utilizzazioni dirette a soddisfare bisogni non essenziali legati alla disponibilità
di porzioni di fabbricato.
Se dunque il condomino (o il condominio) intenda usare le parti comuni per soddisfare
bisogni essenziali che solo possono essere soddisfatti mediante l'utilizzo della
cosa comune (costruzione di canna fumaria per impianto di riscaldamento) non troveranno
applicazione le norme sulle distanze, mentre tali norme torneranno a prevalere
nei riguardi di opere eseguite sulle cose comuni per finalità estranee alle loro
funzioni primarie
Alleghiamo alcuni elementi di giurisprudenza sull'installazione di canne
fumarie in un condominio, affinché chi è interessato ne possa trarre
le conclusioni.
Trib. di Napoli 17-03-1990 Muri perimetrali - Canna fumaria.
L'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro
nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino e' attività lecita
rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102, Codice civile
e come tale, non richiede ne' interpello ne' consenso degli altri condomini. La
facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad
esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il
decoro architettonico dell'edificio.
Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di
una canna fumaria - Ammissibilita' - Condizioni.
L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino
e' lecito quando: a) non ne altera la naturale destinazione; b) non impedisce
agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non
pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio; d) non arreca
danno alle singole proprietà esclusive. Applicando questi principi al caso concreto
in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio)
per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione,
non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari
di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione
di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e
le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che
non puo' essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà
individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto
dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto
alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una
sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse
della collettività condominiale.
App. di Milano, sez. I, 21-06-1991 Uso della cosa comune - Muro perimetrale
- Canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino - Limiti.
L'apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilita',
di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una
modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento, da parte
di tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disciplina dell'art.
1120, Codice civile. Deve per questo ritenersi vietata, in primo luogo, quando
costituisce un'evidente alterazione del decoro architettonico dello stabile e,
in secondo luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali da sottrarre
una parte del muro condominiale all'uso degli altri condomini, i quali evidentemente
non possono utilizzare la stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi
o manufatti. Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli atti direttamente
costitutivi di diritti reali sul fondo comune, non e' necessario per deliberare
l'apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino, nonostante
che l'imposizione abusiva di questa possa condurre alla costituzione di un diritto
di servitù per usucapione. L'unanimita' dei consensi prevista dall'art. 1108,
Codice civile, non e', infatti, richiesta per gli atti che possono determinare
la costituzione di diritti reali solo con il concorso dell'ulteriore ipotetico
requisito dell'avvenuta maturazione del possesso ad usucapionem.
Cass. civile, sez. II del 29-08-1991, n. 9231.
Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata
nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo
appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente
l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario
alla presunzione legale di comunione.
Cass. civile, sez. II del 17-02-1995, n. 1719.
Nel caso in cui cessi l'uso di un impianto di riscaldamento condominiale non
viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari sulla
relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un
diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto, sia
perché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile
di svariate utilizzazioni.
Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345.
In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione
di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini,
non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di
proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino
installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne
fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo
apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate
nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione
eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura
del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto
fatto da costoro.
Cass. penale, sez. III del 25-10-1988 n. 10396.
I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto completano
"funzionalmente" un'opera preesistente, richiedono la concessione edilizia.
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