Riqualificazione energetica degli edifici

  •  L' art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, la specifica detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Modalità attuative, Risoluzione n. 152 del 05/07/2007. del
  • , aggiornata al
  • , di
  • in

L' art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, la specifica detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Gli interventi sono da ripartirsi in 3 quote annuali entro limiti massimi di detrazione stabiliti in funzione dell'intervento eseguito (100.000, 60.000 e 30.000 euro).

Le modalità attuative del beneficio sono state indicate nel D.M. 19 febbraio 2007 ed i primi chiarimenti ministeriali sono stati forniti con la C.M. 36/E del 31 maggio 2007 scaricabile presso l' Agenzia delle Entrate.

Gli argomenti della circolare presi dall'indice sono i seguenti:

INDICE
PREMESSA
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
2. EDIFICI INTERESSATI
3. INTERVENTI AGEVOLATI
3.1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE SU EDIFICI ESISTENTI (ARTICOLO 1, COMMA 344)
3.2. INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E SU INFISSI (ARTICOLO 1, COMMA 345 )
3.3. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 346)
3.4. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (ARTICOLO 1, COMMA 346)
4. ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
5. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE
6. CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE
7. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI
8. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE

L'Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sui criteri applicativi del beneficio del 55% nel caso in cui, su uno stesso edificio a destinazione abitativa, vengano effettuate opere di ristrutturazione edilizia, agevolate in base alla detrazione Irpef del 36% (di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2007 n. 449), che includano anche lavori per la riqualificazione energetica con la Risoluzione del 05/07/2007 n. 152, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate e dove si legge:

Oggetto: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. ALFA - Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

" ... Cio' premesso, in riferimento al quesito proposto dall'istante, diretto in primo luogo a conoscere se nell'ambito di lavori di ristrutturazione per i quali si usufruisce delle agevolazioni ai sensi della legge n. 449 del 1997 e' possibile usufruire, per i soli interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, la scrivente fa presente che il citato decreto ministeriale del 19 febbraio rubricato "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", all'articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".

Considerata la presenza del divieto di cumulo, la scrivente ritiene che, in riferimento al caso in esame, il contribuente potra' usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui in relazione ad interventi "energetici" l'istante non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempreche' le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d'imposta 2007.

A tal proposito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, che ha chiarito le modalita' applicative delle agevolazioni sopra elencate, ha precisato che "in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potra' avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. ...".

Il commento dell' Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili:

Nell'ambito di interventi di recupero di un immobile abitativo, agevolati ai fini della deduzione fiscale del 36%, per lavori volti ad ottenere un risparmio energetico, il contribuente non potrà cumulare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica con l' agevolazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

Tuttavia, l'interessato potrà fruire del beneficio del 55% per gli interventi "energetici", per i quali non abbia già fruito della detrazione del 36% ed abbia sostenuto le relative spese nel periodo d'imposta 2007.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sull'operatività dell'agevolazione del 55% per il risparmio energetico contenuti nella R.M. 152/E del 5 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.

ANCE