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  • Oggetto: "Normativa Regione Lombardia" di glauco del 13/05/2008, 12:04
    Alla luce della recente normativa regionale Lombarda che allego, è possibile ovviare alla posa del pannello solare utilizzando un termocamino per produzione di acqua sanitaria?
    Grazie


    D.g.r. 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 - Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007 - 534 Tutela dell'inquinamento

    Art. 4.12
    “a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto ( 31/10/2007) nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione in occasione di installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia in coerenza con l’Art. 10 della L.R. 24/06 o dalle biomasse. A tal fine le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che la regione Lombardia adotta ai sensi del D. Lgs 351/99. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centro storici.La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonte energetiche rinnovabili si intende rispettata qualora l’acqua calda derivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.”

    Il decreto regionale stabilisce che le fonti rinnovabili sono definite dal seguente
    Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387
    Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
    (GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17)
    Testo aggiornato, da ultimo, alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
    Art. 2.
    Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
    b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

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