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- Oggetto: "Re: normativa comignoli" di Giovanni del 05/08/2010, 18:38
secondo la normativa, la distanza minima in orizzontale da altri edifici e relative finestre o aperture è di 8m, ma se hai problemi di rientro di fumi, devi rivolgerti all'ASL locale, che è l'organismo che si occupa di questo tipo di controlli e che puo' eventualmente imporre delle modifiche al vicino. Ovviamente sempre che tu non possa prima discuterne civilmente con lui.
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Messaggi di risposta:
Re: Re: normativa comignoli di Marco del 05/08/2010, 20:19Ciao Giovanni è capitato ad un mio cliente che è andato dal Sindaco per vedere il regolamento comunale e con l'intervento dell'ASL ha emanato un ordinanza di controllo di tutti i comignoli del paese...
Comunque la norma è sempre quella la 7129 parte 3 che norma le distanze da finestre e simili che è quella che l'ASL poi fà riferimento per emanare le ordinanze...
- Re: Re: Re: normativa comignoli di Giovanni Iemmi del 06/08/2010, 20:59
senza offesa, ma una cosa del genere si puo' fare in un paesinodi poche anime...
Io la 7129 la conosco bene e la distanza di 8m viene proprio da li, però se il comignolo crea dei problemi, l'ASL o il sindaco (il cui mandato gli impone di prendersi cura della salute e del benessere dei cittadini) possono intervenire al di fuori della normativa
- Re: Re: Re: normativa comignoli di Paolo del 07/08/2010, 10:21
Mi sembra strano che per una semplice lamentela un sindaco decida di controllare, uno per uno, i fumaioli di un paese o città che sia. Mentre è normale che ufficio tecnico e polizia mun. controllano eventuali abusi edilizi. La questione del fumo che va a finire sulla finestra del vicino non è una problema comunale, se non vi è un abuso edilizio. Anche l'Asl ha le mani legate se la norma relativa alle distanze viene rispettata. Il fatto che il fumo nuoce al vicino può essere risolto in sede civile rivolgendosi ad un giudice. Questi, per competenza, incaricherà dei tecnici (anche Asl) per le verifiche, dopodichè deciderà il da farsi.
Altra cosa se da quel camino esce fumo derivato da combustione di materiali inquinanti. La cosa diventerebbe grave e la questione diventa di carattere penale. In questo caso la competenza spetta all'Asl, Carabinieri, Polizia municipale e Polizia provinciale. Questi soggetti, se trovano reato, fanno denuncia alla Procura. Il cittadino, per dovere civico, dovrebbe denunciare, se è certo di quello che vede, il fatto alle istituzioni. Attenzione se non si è sicuri, e magari il reato non esiste, poi sono guai per il denunciante.
- Re: Re: Re: Re: normativa comignoli di marco del 07/08/2010, 15:54
non so se si tratta di abuso edilizio ma so che la canna fumaria è troppo bassa rispetto alle case circostanti....non sono sicuro di quello che brucia ma dall'odore acre del fumo e dal colore grigio/nero molto denso non mi sembra sia legna però il mio primo problema da eliminare è quello della fuoriuscitabassa dei fumi che invadono la mia abitazione.....