Direttiva Europea 94/9/CE riguardante i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva
Cosa Dice...La Direttiva dell'Unione Europea 94/9/CE riguarda tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, inclusi i dispositivi installati fuori dall'atmosfera esplosiva, ma che hanno funzioni di protezione contro i rischi d'esplosione. Tra gli aspetti innovativi della Direttiva, che riguarda tutti i rischi d'esplosione di qualsiasi natura (elettrica e non), sono da sottolineare: l'introduzione dei requisiti essenziali di sicurezza (ESR), l'applicabilità sia ai materiali per miniera che quelli in superficie, la classificazione degli apparecchi in categorie in funzione del tipo di protezione assicurato e la sorveglianza sulla produzione basata sui sistemi di qualità aziendali.
In pratica, la nuova Direttiva considera per la prima volta il rischio d'esplosione dovuta ad una sorgente di tipo meccanico, come ad esempio la generazione di una scintilla dal contatto, utilizzo o surriscaldamento di componenti meccanici e non solo elettrici. Inoltre, prevede di valutare molto attentamente il luogo d'installazione, deposito e funzionamento della macchina, per classificarla nell'esatta zona di rischio del Cliente.
La Direttiva ATEX prevede un periodo transitorio di applicazione sino al 2003. In questo periodo i costruttori devono adeguare la loro produzione ai nuovi requisiti della Direttiva 94/9/CE. La Direttiva ATEX è obbligatoria per tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione messi sul mercato o in servizio dopo il 30 Giugno 2003.
Chi coinvolge...
La Direttiva dell'unione Europea 94/9/CE classifica in due grandi gruppi le apparecchiature, e quindi i relativi costruttori:
Gruppo 1 (Categoria M1 e M2): Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati nelle miniere.
Gruppo 2 (Categoria 1,2,3): Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in superficie. (85% Della produzione industriale)
La classificazione della zona d'installazione dell'apparecchiatura sarà di competenza dell'utilizzatore finale; quindi in base all'area di rischio del Cliente (es. zona 21 o zona 1) il produttore dovrà fornire una apparecchiatura adeguata a tale zona.
Il campo di applicazione della Direttiva coinvolge quindi:
- miniere e superficie;
- gas e polveri;
- apparecchiature elettrice e non elettriche (cioè meccaniche);
- sistemi di protezione.
Cosa Fare...
Le Aziende, che producono apparecchiature non elettriche facenti parte del Gruppo 2 Categoria 2, devono provvedere, non solo all'analisi dei rischi, ma ad un esame ed un controllo di fabbricazione interno della propria produzione. I passi da fare, per "essere in regola", si possono riassumere in questi passaggi:
- Procedere all'analisi dei rischi (o rivedere il Fascicolo esistente) secondo la Direttiva ATEX; ovvero "considerare" anche il rischio d'esplosione con sorgente di tipo meccanico nelle proprie macchine. (POSSIBILE CONSULENZA BML)
- Realizzare il Fascicolo tecnico (o aggiornarlo secondo le Direttive ATEX). (POSSIBILE CONSULENZA BML)
- Eseguire un controllo di fabbricazione interna aziendale per verificare che il ciclo produttivo sia coerente con l'analisi dei rischi eseguito sulla macchina in commercio. Questo processo viene eseguito dallo stesso produttore e si definisce AUTOCONTROLLO, comunemente e impropriamente denominata "Autocertificazione".
- Depositare Il Fascicolo Tecnico (file tecnico) all'Organismo Notificato, in modo tale da risultare conformi alla Direttiva ATEX, in caso d'ispezione.
A chi rivolgersi...
la BML si propone di fornire tutta la consulenza necessaria per la realizzazione degli opportuni documenti tecnici da rilasciare all'Organismo Notificato.
Se interessati o per semplici informazioni spedite un e-mail a: info < at > bmleng < dot > it Con oggetto: informazioni direttiva ATEX "
BML - Reggio Emilia